Oct
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I contenziosi di questa natura non sempre hanno un iter scontato in quanto sulla base di quanto prevede il Concordato (sui rapporti tra Stato e Chiesa) è già stabilito che se l’uso delle campane avviene nel corso di manifestazioni di culto non può sottostare ad alcun altro ordinamento che non sia quello ecclesiastico (sulla base dei documenti dei Sinodi o alle circolari della Cei). Solo al di fuori del collegamento con funzioni liturgiche l’uso smodato delle campane può dar luogo al reato di disturbo della quiete pubblica (art. 659 codice penale).
Ossia: attaccatevi al cazzo chè noi siamo i rappresentanti di ggiesù e voi peccatori che devono sottostare al nostro volere